04/03/2025 00:00 - Quotidiano Energia
Rendicontazione di sostenibilità, come fare domanda di abilitazione
In Gazzetta il decreto Mef che fissa contenuto e modalità della richiesta per revisori legali e società di revisione
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio che indica il contenuto e la modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
Il decreto Mef, di concerto con il ministero della Giustizia e sentita la Consob, è previsto dall’art. 6 comma 1-bis del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, così come introdotto dal D.Lgs n. 125 del 6 settembre 2024, vale a dire il provvedimento che ha recepito la direttiva Ue 2022/2464, la cosiddetta Csrd - Corporate sustainability reporting directive.
Il provvedimento pubblicato in Gazzetta ed entrato in vigore oggi 4 marzo, indica innanzitutto i requisiti per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per i revisori legali iscritti al registro e per le società di revisione. Inoltre, fornisce dettagli sul contenuto della domanda di abilitazione e sulle modalità per presentarla. Ad indicare il termine iniziale di invio delle richieste di abilitazione sarà una determina del Ragioniere generale dello Stato.
Si fa eccezione per i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all’articolo 18 comma 1 del D.lgs 125/2024 da designare quali responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione della sostenibilità: questi, se in possesso dei requisiti di iscrizione al registro e se hanno conseguito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità nel 2024 o nel 2025, possono presentare istanza di abilitazione dal 4 marzo, data di entrata in vigore del decreto Mef del 19 febbraio.
Le richieste saranno esaminate entro 150 giorni dalla data di ricezione.
Il decreto, disponibile in allegato sul sito di QE, fornisce anche informazioni circa la trasmissione delle informazioni fornite al momento della richiesta di abilitazione e degli eventuali aggiornamenti dei dati. Inoltre, come indicato dal Mef nella pagina informativa dedicata, con l’entrata in vigore del DM non trovano più applicazione le disposizioni previste dalla legge di conversione del Milleproroghe (QE 25/2) che introduceva proroghe in materia di rendicontazione di sostenibilità