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10/04/2024 00:00 - Quotidiano Energia
Biometano trasporti, Gse aggiorna graduatoria

Gli impianti hanno raggiunto una producibilità annua di 0,85 mld mc su un massimo incentivabile di 1,1 mld mc. CdS conferma legittimità autorizzazione a impianto in Campania

Il Gse ha aggiornato la graduatoria degli impianti di produzione di biometano per i quali è stato richiesto l'accesso agli incentivi per il settore dei trasporti.

Il Gestore evidenzia il raggiungimento di una producibilità annua pari a circa 0,85 miliardi mc rispetto a un limite massimo incentivabile di 1,1 miliardi mc.

L'aggiornamento è stato effettuato a seguito della pubblicazione della versione 6.0 delle Procedure applicative del DM 2 marzo 2018 che ha modificato i criteri di elaborazione della graduatoria stimata includendo, ai fini del raggiungimento del limite sopraindicato, gli impianti: con lettera di intenti o contratto di incentivazione stipulato ai sensi del DM 2 marzo 2018; con entrata in esercizio, ai sensi del DM 2 marzo 2018, comunicata al Gse; ammessi a uno dei bandi del DM 15 settembre 2022 per il settore dei trasporti.

Intanto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune dei Dragoni (con l’intervento ad adiuvandum del Comitato Civico “No biogas a Dragoni”) contro un impianto di biometano da 500 mc/h alimentato da biomassa da realizzarsi sul territorio comunale, in località Case Sparse, da parte della Cannavina Biometano.

In particolare, l’amministrazione ha impugnato la nota della Regione Campania del 21 dicembre 2022 di riscontro negativo dell’istanza inoltratale il 12 dicembre 2022 dal Comune per l’esercizio del potere di autotutela in rapporto all’autorizzazione unica già rilasciata il 15 febbraio 2022.

Dopo aver omesso di partecipare alla conferenza di servizi il Comune ha annullato il proprio parere favorevole, ha espresso la propria contrarietà all’impianto, ha emesso un ordine di demolizione degli immobili abusivi e ha chiesto alla Regione di esercitare il suo potere di autotutela. Ciò dopo avere verificato, su sollecitazione del comitato civico contrario all’opera, la abusività dei manufatti presenti in loco, destinati comunque ad essere demoliti, con parziale riutilizzo della relativa cubatura.

Tale richiesta non è stata accolta dalla Regione, che si è limitata a prescrivere alla destinataria dell’ordine di demolizione delle opere abusive di ottemperare all’ingiunzione.

“Dopo aver omesso di partecipare alla conferenza di servizi sull’istanza di autorizzazione unica della società controinteressata – rimarca la sentenza - il Comune di Dragoni non poteva rendere tout court inefficace il proprio atto di assenso, formatosi per silentium, né soprattutto pretendere che un eventuale suo ‘annullamento’ potesse produrre effetti diretti sul provvedimento assunto dall’Amministrazione procedente all’esito della conferenza e vincolare la Regione ad esercitare su di esso il proprio potere di autotutela”.

Il dissenso manifestato dal Comune di Dragoni successivamente alla conferenza e al di fuori di essa, “anche se motivato dalla scoperta della non veridicità di alcune dichiarazioni rese dai precedenti proprietari o utilizzatori del fondo con finalità di sanatoria di eventuali abusi, è stato ritenuto dalla Regione nella nota originariamente impugnata non in grado di scalfire la decisione già assunta sul progetto di impianto di energia da fonte rinnovabile, né di condurre ad una riapertura del procedimento, con un ragionamento che risulta logico e congruo rispetto a tutti gli elementi del caso”.

Per gli stessi motivi, conclude il CdS, “anche gli ulteriori profili addotti dal Comune di Dragoni quali aspetti non sufficientemente vagliati dal Tar nella pronuncia impugnata (la connessione esistente tra legittimità urbanistico-edilizia del progetto e rilascio dell’a.u. e la destinazione non solo agricola, ma in parte industriale dell’area) non possono portare all’accoglimento dell’appello, costituendo anch’essi elementi soggetti alla ponderazione e all’eventuale ‘dequotazione’ in funzione degli interessi e delle posizioni risultate prevalenti nel corso dell’esame da parte della conferenza e anzi ancor più recessivi nella fattispecie in questione per la loro ‘estraneità’ a questa”.