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26/07/2024 00:00 - Quotidiano Energia
Retail, la nuova Bolletta 2.0 al via dal 1° luglio 2025

L’Arera conferma il dco 136, pur accogliendo alcune osservazioni. Ci saranno frontespizio unico, box offerta e “Scontrino dell’energia” (contestato dai venditori)

“Assicurare la massima tutela al cliente finale, ma anche lo sviluppo della concorrenza nella misura in cui il cliente possa disporre d’uno strumento efficace per poter valutare l’effettiva incidenza sul suo potere di spesa e sui propri comportamenti di consumo delle offerte economiche accettate sul libero mercato”.

Questo l’obiettivo della nuova Bolletta 2.0 di elettricità e gas che debutterà dal 1° luglio 2025.

Con la delibera 315/2024 l’Arera ha infatti approvato l’attesa riforma, a seguito di un lungo processo di consultazione con imprese, consumatori e stakeholder, con il supporto di un’indagine demoscopica ad hoc presso un campione di oltre 2.000 famiglie, e sottoposta all’Analisi dell’impatto della regolazione (Air). I venditori avranno dunque 12 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi all’invio della nuova bolletta.

L’Autorità conferma nella sostanza il dco 136/2024, introducendo un frontespizio uguale per tutti con le principali informazioni generali, uno “Scontrino dell’energia”, per capire a colpo d’occhio consumi e prezzi, e un Box offerta che ricorda le condizioni sottoscritte per verificarne l’applicazione.

Il Regolatore ha però al contempo accolto alcune osservazioni dei numerosi soggetti intervenuti alla consultazione: 6 associazioni dei venditori, 13 venditori singoli, 4 associazioni di clienti domestici, 2 associazioni di Pmi e 4 altri soggetti (di cui tre gestiscono siti privati di comparazione di offerte).

“Una riforma auspicata da tempo e da più parti - dichiara il presidente Arera Stefano Besseghini - che evolve la struttura introdotta nel 2014 con la Bolletta 2.0, allineando le informazioni per tutti e rendendole ancora più chiare e semplici, ma soprattutto dando rilevanza al ruolo dei consumatori, mettendoli in grado di verificare i consumi e le proprie scelte di efficienza energetica e di comparare agilmente il proprio profilo con le proposte del mercato”

La struttura della nuova bolletta
Il Frontespizio unificato corrisponde alla prima facciata della bolletta in cui i venditori sono tenuti a riportare l’importo da pagare e tutte le informazioni essenziali sul cliente sul tipo di servizio in cui è rifornito, sul contratto di fornitura, su fatturazione e pagamenti, etc.
Lo Scontrino dell’energia riporterà la formazione del costo complessivo dell’energia in relazione ai volumi consumati secondo la struttura quantità x prezzo, suddiviso in “quota consumi” e “quota fissa”, più la “quota potenza” per l’energia elettrica, e ulteriormente dettagliato per voci di spesa (vendita e ‘rete e oneri’). In questa sezione saranno riportate separatamente anche l’Iva e le accise, eventuali bonus, altre partite (interessi di mora, prodotti e/o servizi aggiuntivi etc.) e il canone Rai.

Il Box offerta, contiene gli elementi dell’offerta utili al cliente per verificare che sia correttamente applicata come da contratto sottoscritto.

Nella sezione Elementi informativi essenziali, organizzata in box uniformi e omogenei, dovranno essere riportate le informazioni relative alle caratteristiche tecniche della fornitura, letture e consumi, ricalcoli, informazioni storiche sui consumi e la potenza massima prelevata, stato dei pagamenti e rateizzazioni, etc.

Gli Elementi di dettaglio, invece, continueranno a riportare le informazioni destinate a una comprensione approfondita. Il documento dovrà essere disponibile in un formato standard, mediante un canale digitale raggiungibile tramite il QR code e l’Url riportati in bolletta.

Infine, con un successivo provvedimento, sarà approvato il Glossario con le definizioni delle principali voci riportate in bolletta a cui i venditori dovranno attenersi. Anche il Portale Offerte sarà adeguato alle nuove definizioni ove necessario

La consultazione: il dibattito sullo Scontrino energia
Il tema dello Scontrino energia è stato senz’altro uno dei più dibattuti durante la consultazione.

Nella delibera si legge che “le risposte sono eterogenee, anche all’interno delle medesime categorie di soggetti”. Mentre la maggioranza dei venditori e delle loro associazioni ha espresso “la propria contrarietà”.

L’Arera precisa che “diversamente da quanto sostenuto da alcuni venditori” la bolletta energetica “non rappresenta affatto uno strumento di cui possono liberamente disporre le parti venditrici per realizzare le proprie strategie commerciali e di comunicazione coi propri clienti”.

Tali esigenze “ovviamente non sono escluse” ma “non possono che essere recessive rispetto a quelle di tutela del cliente acquirente, cui è prioritariamente orientata la regolazione dell’Autorità”, che comunque deve “risultare proporzionata nelle concrete scelte di tutela compiute, rispetto agli oneri posti in capo alle parti venditrici”.

Per l’Arera, “alcune considerazioni critiche (o richieste di chiarimento) pervenute nell’ambito della consultazione in merito in particolare allo Scontrino dell’energia, sembrano dipendere da fraintendimenti su alcuni aspetti della disciplina che l’Autorità intende adottare al riguardo”.
Tale elemento della Bolletta sintetica, sostiene il Regolatore, “consente di aumentare la consapevolezza del cliente finale dell’incidenza dei propri comportamenti di consumo sul costo finale che deriva dall’applicazione della specifica offerta commerciale che ha sottoscritto”. Si tratta di “un elemento di conoscenza nuovo per il cliente finale (nel senso che non era evidenziato dalla Bolletta 2.0), che soddisfa però un’esigenza rappresentata diffusamente dalle associazioni dei consumatori e che costituisce un potente strumento di analisi soprattutto per i clienti finali meno esperti, tanto che il dettaglio dei costi fissi e variabili risulta al primo posto (58,3%) tra le voci meno chiare indicate dagli utenti intervistati nell’indagine demoscopica che si dicono insoddisfatti”.

Contrariamente a quanto osservato da alcuni venditori e loro associazioni, precisa l’Autorità, “ciò non inibisce, né preclude, la possibilità di formulare offerte innovative da parte dei venditori stessi: per contro, anche in tali casi, il cliente finale deve essere messo in condizione di capire quanto i suoi comportamenti in termini di consumo incidono sulla spesa effettiva sostenuta per il periodo considerato in bolletta”.

Tuttavia, in parziale accoglimento delle osservazioni pervenute da parte di un’associazione dei consumatori domestici, nonché di “numerosi venditori e relative associazioni”, l’Arera ritiene comunque opportuno dare evidenza anche della quota parte della spesa dovuta in applicazione dell’offerta, cioè riferita alla vendita di energia/gas, suddivisa a sua volta in quota per consumi (ed eventualmente per l’energia elettrica anche con riferimento all’energia reattiva) e quota fissa (e eventualmente per l’energia elettrica anche in quota potenza).