18/04/2024 00:00 - Quotidiano Energia
Capacity market, via libera Arera alla disciplina Terna
Il Tso dovrà però integrare le Disposizioni tecniche di funzionamento. Il dettaglio delle novità. L’opzione di estensione al 2028 L’Arera ha approvato la disciplina del capacity market post 2024 messa in consultazione da Terna a dicembre.?Nella delibera 145/2024 si legge però che il Tso dovrà integrare le Disposizioni tecniche di funzionamento.
In particolare, spiega il Regolatore, “la proposta di Dtf 2 post 2024 non è completa, in quanto non comprende i valori determinati sulla base delle metodologie definite nelle Dtf medesime (ad esempio, curve di domanda, ore di picco, tassi di derating, ecc.)”. Ciò implica che “il termine per la relativa verifica di conformità da parte dell’Autorità decorrerà dalla data di ricezione delle informazioni mancanti”.
Inoltre, prosegue l’Arera, Terna non ha trasmesso la proposta delle Dtf 1 che sarebbero adottate in caso di esercizio della facoltà di applicazione retroattiva della Disciplina post 2024. Infatti, le vigenti Dtf 1 presentano “elementi di incoerenza con detta applicazione”, per cui “non possono trovare attuazione senza modifiche”.
Il Tso dovrà quindi trasmettere tali documenti a Mase e Arera.
Approvata invece la proposta di Dtf 1 post 2024 che include gli adattamenti necessari a tenere conto delle modifiche apportate alla Disciplina post 2024, in relazione in particolare: agli obblighi associati alla Cdp nuova e alle relative penali; alla sostituzione dell’inadempimento definitivo da obblighi di offerta con l’inadempimento prolungato; all’eliminazione del livello standard efficiente triennale di indisponibilità programmata.
Nella delibera viene inoltre ribadito che Terna ha proposto di svolgere un’ulteriore asta per l’anno di consegna 2028, oltre a quelle per il 2025/2027 (QE 28/3).
Le principali modifiche
Nella delibera vengono riassunte le modifiche apportate dalla nuova disciplina rispetto alla precedente.
Come noto, la principale novità riguarda il meccanismo anti-siccità: da una parte il coefficiente di riduzione della Cdp ulteriore rispetto a quelli determinati per le precedenti procedure concorsuali, definito sulla base del tasso di indisponibilità nelle ore critiche estive; dall’altra, l’applicazione di un tasso di derating dedicato ai Ccgt di nuova realizzazione dotati di un sistema di raffreddamento esclusivamente ad acqua.
Poi c’è il superamento dell’inadempimento definitivo da obblighi di offerta e della
conseguente risoluzione contrattuale, mediante la sostituzione con l’inadempimento prolungato da obblighi di offerta.
Ancora, la possibilità di partecipare alle fasi di mercato successive all’asta madre con la capacità esistente non offerta e l’apertura delle aste di aggiustamento alla partecipazione della capacità nuova non autorizzata.
Per quanto riguarda le unità nuove, in ripotenziamento e da adeguare, la previsione che l’avvio dei lavori per la realizzazione, il ripotenziamento o l’adeguamento dell’unità sia successivo alla data di esecuzione della procedura concorsuale.
L’introduzione di una penale pari all’1% del corrispettivo fisso mensile in caso di ritardi nell’entrata in esercizio commerciale della capacità di nuova realizzazione.
Con riferimento alla Cdp nuova di unità di produzione rilevanti, l’incremento dal 50% al 100% dell’obbligo di nomina o di offerta sui mercati dell’energia e dei servizi, in ciascuna ora di ciascun anno di consegna e per ciascuna zona, fatte salve alcune franchigie. In relazione alla Cdp nuova di unità di produzione non rilevanti, l’incremento dal 50% al 100% della potenza media in immissione che dovrà essere garantita in ciascun anno di consegna e per ciascuna zona, almeno nell’80% delle ore in cui si registrerà un prezzo del mercato del giorno prima maggiore del prezzo di esercizio.
L’introduzione della facoltà di recesso dal contratto, che potrà essere esercitata dagli assegnatari pagando un importo pari al 10% del prodotto tra la Cdp oggetto di recesso, il premio massimo annuo definito per la corrispondente tipologia di Cdp e il numero di anni della durata residua del contratto.
L’eliminazione del livello standard efficiente triennale di indisponibilità programmata, ai fini del calcolo delle manutenzioni programmate valide per l’esonero dall’obbligo di versare il corrispettivo variabile.
La determinazione del tasso di derating in caso di aste idroelettriche, ai fine di fornire alcune precisazioni.
La possibilità di cambiare la nomina post asta fino a sei mesi prima dell’inizio del periodo di consegna.
Il posticipo del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni sul conseguimento dei titoli abilitativi per le unità di produzione non autorizzate.
L’integrazione della Disciplina con un allegato dedicato alle dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia.
Inoltre, su richiesta dell’assegnatario è possibile applicare alcune novità della proposta di Disciplina post 2024 anche alla capacità contrattualizzata nelle aste svolte sinora con riferimento, in particolare: agli obblighi associati alla Cdp nuova e alle relative penali; all’eliminazione della risoluzione contrattuale in caso di inadempimento da obblighi di offerta, alle condizioni per l’inadempimento e alle penali connesse; alla facoltà di recesso e alle penali per l’esercizio della facoltà