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19/07/2024 00:00 - Quotidiano Energia
Rendicontazione di sostenibilità verso il recepimento

Pareri favorevoli delle commissioni parlamentari competenti sul D.Lgs che rafforza gli obblighi di reporting Esg

Lo schema di decreto legislativo che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva Ue 2022/2464 sulla rendicontazione di sostenibilità ottiene il parere favorevole delle commissioni Giustizia e Finanze di Camera e Senato, cui il testo era assegnato. Il provvedimento, che aveva ottenuto l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri il 10 giugno, è atteso nuovamente in Palazzo Chigi per il via libera definitivo.


La direttiva, cosiddetta Csrd - Corporate sustainability reporting directive, rafforza gli obblighi di reporting non strettamente finanziario allo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance delle loro attività.

La norma prevede alcune novità rispetto a precedenti direttive europee, in particolare alla 2013/34, la Non-financial reporting directive: l’estensione degli obblighi di rendicontazione su fattori Esg alle piccole e medie imprese (non alle micro imprese) e la sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” con la “rendicontazione di sostenibilità”, vale a dire con le “informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione”.

Lo schema di D.Lgs (di cui all'atto del Governo n. 160, disponibile in allegato) si compone di 19 articoli e definisce innanzitutto il perimetro delle aziende tenute a portare avanti tale attività, vale a dire: società per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo, in accomandita semplice aventi quali soci le società costituite nelle forme indicate dall'Allegato I della direttiva 2013/34 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Inoltre, rientrano nello schema di D.Lgs, indipendentemente dalla loro forma giuridica, anche le imprese di assicurazione e gli enti creditizi. È invece prevista un'applicazione limitata per Cassa depositi e prestiti e l’esclusione della Banca d'Italia, dei fondi di investimento alternativo e degli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, oltre che, come detto, delle micro imprese.

Nei pareri delle commissioni Giustizia e Finanze di entrambi i rami parlamentari si suggerisce al Governo di valutare l’estensione anche alle “cooperative che soddisfino i requisiti dimensionali delle imprese di grandi dimensioni”.

Il provvedimento declina inoltre le modalità di rendicontazione societaria di sostenibilità, fornendo informazioni di dettaglio su una serie di aspetti, inclusi gli elementi informativi che compongono il reporting. Viene inoltre specificato che la rendicontazione dovrà essere prodotta da un revisore abilitato, che può essere lo stesso che si occupa della revisione legale del bilancio. Inoltre, viene precisato che è compito degli amministratori del soggetto obbligato garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta in conformità al D.Lgs.

Il testo disciplina anche competenze, funzioni, poteri di vigilanza e sanzionatori del ministero dell'Economia e della Consob (a quest’ultima è attribuito il potere di applicare sanzioni amministrative in caso di violazioni). Previste inoltre forme di coordinamento tra la Consob, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (incluse Bankitalia e Ivass), anche attraverso protocolli d’intesa o l’istituzione di comitati di coordinamento, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale e tutela dei diritti umani.

Si prevede, infine, che l’applicazione del D.Lgs avvenga in maniera differenziata a seconda del soggetto tenuto alla rendicontazione di sostenibilità.