News

ARCHIVIO NEWS

Torna all'elenco
18/02/2025 00:00 - Quotidiano Energia
Elenco venditori gas, arriva il parere del CdS

Il Consiglio: “Adozione regolamento ha già superato scadenza 31 dicembre 2024 del Pnrr”. Il nodo dei costi del portale informatico e il tema affidabilità degli approvvigionamenti. Arriva il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento del Mase relativo al nuovo elenco dei venditori di gas, che dovrà sostituire quello esistente uniformandosi a quanto previsto per l’energia elettrica (QE 10/12/24). Nel dare il proprio benestare al provvedimento, il CdS evidenzia alcuni punti critici. Uno riguarda il fatto che la riforma rientra tra gli obiettivi di policy per migliorare la trasparenza e favorire la scelta dei fornitori da parte dei consumatori energetici nel libero mercato, introdotta con la revisione del Pnrr la cui scadenza, si legge nella nota del Mase al Mef del 9 dicembre 2024 “costituisce una milestone (M1C2-11) del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza al 31 dicembre 2024”. Il Consiglio “si limita ad osservare” che lo schema regolamentare è stato trasmesso il 27 gennaio 2025, “dunque successivamente alla scadenza del termine entro il quale, secondo la decisione del Consiglio UE evocata dal Ministero riferente, il regolamento avrebbe dovuto essere adottato”. Altro tema degno di menzione riguarda il portale informatico dedicato (analogo a quello elettrico) tramite il quale le imprese presenteranno un unico modulo contenente l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco.  Il CdS ritiene che l’implementazione del portale “non trovi riscontro nello schema di regolamento e nelle relative relazioni a corredo” ed invita l’Amministrazione “ad assicurare che la richiamata implementazione si realizzi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Un terzo rilievo riguarda proprio i requisiti richiesti agli operatori per l’iscrizione. L’Analisi di impatto regolatorio, si legge nel parere, evidenzia benefici per le imprese del settore in virtù del superamento di una serie di requisiti previsti dal regolamento attuale, e del passaggio da un sistema di controllo incentrato sulla sicurezza degli approvvigionamenti, in cui si richiedeva alle imprese di documentare le modalità di approvvigionamento (attraverso i contratti di fornitura, l’evidenza dei volumi approvvigionati, la garanzia della modulazione stagionale), a un’impostazione in cui viene verificato il rispetto di requisiti tecnici, di onorabilità e di solidità economica, questi ultimi con riferimento alla consistenza del capitale sociale e all’affidabilità dell’impresa circa la capacità di approvvigionarsi attraverso utenti della distribuzione o del bilanciamento che abbiano determinati standard qualitativi ovvero l’adeguatezza dell’impresa di vendita stessa laddove ricopra direttamente questi ruoli. Nella relazione illustrativa il superamento del controllo basato sulla sicurezza degli approvvigionamenti viene motivato dal fatto che lo stesso è riferito a un assetto del mercato all’ingrosso del gas naturale meno maturo rispetto all’attuale, alla luce del diverso ruolo assunto dal Transmission system operator (Tso) nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per il CdS, tuttavia, “non risulta adeguatamente verificata la possibilità di lasciare anche nel nuovo testo del regolamento il rifermento all’affidabilità degli approvvigionamenti che, in tal modo, si andrebbe ad affiancare in via complementare ai nuovi requisiti tecnici, di onorabilità e di affidabilità economica dell’impresa e che, nell’attuale contingenza economica e geo-politica, appare di rilevanza strategica”. Sotto il profilo formale, il parere evidenzia poi come rispetto ai testi bollinati in formato pdf del 9 dicembre 2024 (schema di regolamento e relazione illustrativa) e del 23 dicembre 2024 (relazione tecnica), i testi in formato word sono stati redatti in data successiva, in quanto sono state apportate alcune modifiche. A parere del CdS il Mase avrebbe dovuto ritrasmettere al Mef le versioni modificate in modo che la Sezione disponesse di tutti i testi nella versione aggiornata, debitamente bollinati. L’analisi dettagliata del regolamento. Lo schema si compone di 11 articoli e dalla data di entrata in vigore andrà a sostituire il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011, sebbene “non ci sia una disposizione espressa di abrogazione dello stesso”. L’articolo 1 contiene alcune definizioni utilizzate nell’ambito del provvedimento, coordinate con le previsioni della normativa di settore. L’articolo 2 chiarisce l’ambito di applicazione del regolamento, esteso alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne, di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas. L’articolo 3 definisce i requisiti tecnici per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco, in linea con i venditori di energia elettrica. Si prevede, altresì, che l’attività di vendita di gas risulti dall’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto depositato presso il registro delle imprese. Sul punto, la Relazione illustrativa evidenzia che il regolamento si discosta parzialmente dalla proposta dell’Arera, secondo cui l’oggetto sociale avrebbe dovuto anche includere la tipologia di gas oggetto di vendita e le modalità di vendita – attraverso connessione alla rete nazionale o tramite reti isolate – in quanto ritenuta eccessivamente onerosa per le imprese che avrebbero dovuto adeguare il proprio oggetto sociale. Posto che l’Arera non ha formulato osservazioni al riguardo, la Sezione non formula ulteriori considerazioni. L’articolo 4 dettaglia i requisiti di onorabilità richiesti sia agli amministratori, ai legali rappresentanti e ai sindaci delle imprese di vendita, che alle imprese di vendita. Rispetto al parallelo decreto che riguarda il settore dell’energia elettrica, nel decreto all’esame non è prevista la figura del direttore generale. L’articolo 5 individua i requisiti di natura finanziaria richiesti alle imprese di vendita. L’articolo 6, definisce le modalità di presentazione della domanda per l’iscrizione all’Elenco tramite la dichiarazione sostitutiva. Viene previsto che il Mase entro i trenta giorni possa accogliere la domanda ovvero dare comunicazione di eventuali irregolarità o incompletezza della stessa. Il CdS rileva però che non si disciplina il caso in cui l’amministrazione non risponda nei termini dei trenta giorni, difettando il testo dell’articolato anche di un rinvio alle disposizioni di carattere generale sui termini del procedimento contenute nella legge 7 agosto 1990, n.241. Con l’articolo 7 sono individuati alcuni requisiti per la permanenza nell’Elenco, in maniera speculare a quanto previsto per il settore elettrico. L’articolo 8 stabilisce che la cancellazione e l’esclusione siano disposte con provvedimento del Mase e ne individua puntualmente le cause. In particolare, i provvedimenti di accertamento devono essere definitivi e non più impugnabili. Inoltre, è necessario che le violazioni siano reiterate.
L’articolo 9 stabilisce che il ministero aggiorni mensilmente l’Elenco.
L’articolo 10 reca le disposizioni transitorie e l’articolo 11 le disposizioni finali.