31/07/2024 00:00 - Quotidiano Energia
Retail, così l’accesso delle parti terze al portale consumi
Il dco Arera: iscrizione scaglionata all’Elenco (a partire dal 4° trimestre 2024) a seconda dei soggetti. I dati da mettere a disposizione e le modalità per l’autorizzazione da parte dei clienti
L’Arera mette in consultazione fino al 13 settembre le modalità per dare accesso a soggetti terzi designati dai clienti (in primis i venditori) ai dati dei contatori di energia elettrica e gas nell’ottica di facilitare il confronto tra le offerte e la fornitura di servizi aggiuntivi.
Il dco 316/2024 fa seguito alla delibera 158/2024 che, in attuazione della legge Concorrenza 2022, aveva avviato il procedimento da concludersi entro il 30 novembre 2024 (QE 29/4).
Il documento, che incorpora le osservazioni pervenute il 7 giugno dal Garante per la protezione dei dati personali, si sofferma in particolare su tre aspetti: il completamento dell’individuazione del perimetro soggettivo ossia di ulteriori categorie di soggetti terzi accreditabili; l’individuazione dei dati di misura della fornitura di energia che possono essere messi a disposizione ai soggetti terzi; le modalità operative per l’autorizzazione (compresa l’indicazione del periodo del quale sono messi a disposizioni dati di misura), la relativa revoca e il termine del servizio da parte degli stessi clienti finali.
I soggetti accreditabili all'Etp
Sotto il primo profilo, il dco individua un percorso scaglionato per l’accesso dei soggetti all’apposito Elenco delle terze parti (Etp) che dovrà essere gestito dall’AU.
In particolare, dal 4° trimestre 2024 potranno iscriversi le controparti commerciali, già accreditate al SII, con l’obiettivo di confrontare le offerte comparabili.
Dal 1° semestre 2025 sarà la volta dei soggetti che operano nel settore dei servizi energetici (comprese le associazioni dei consumatori iscritte al Cncu) per l’erogazione di servizi connessi all’energia. Infine, dal 2° semestre 2025 potranno accedere all’Etp gli altri soggetti non precedentemente identificati (anche esterni al settore energetico) con l’obiettivo di confrontare le offerte ed erogare servizi.
Tra questi ultimi soggetti sono compresi: piattaforme informatiche, o servizi, aventi tra le finalità quella di comparare e trovare offerte personalizzate; associazioni dei consumatori domestici e delle imprese, diverse da quelle aventi i requisiti richiesti per la Fase 2; soggetti associativi che svolgono il ruolo di Gruppi di acquisto; soggetti non precedentemente identificati nelle Fasi 1 e 2, costituiti come persone giuridiche e aventi tra le finalità e/o l’oggetto sociale quella di fornire servizi che prevedano l’utilizzo dei dati storici dei consumi energetici.
L’attività preliminare propedeutica all’iscrizione all’Etp è l’accreditamento al SII.
L’individuazione dei dati
Relativamente al perimetro oggettivo, cioè ai dati messi a disposizione alle parti terze per il tramite del Portale Consumi, l’Autorità, intende muoversi sulla base di tre principi: consentire la messa a disposizione dei dati “grezzi”, per una certa durata (al termine della quale l’autorizzazione a continuare ad accedere ai dati tramite il Portale decade se non viene rinnovata); le tipologie di dati messi a disposizione, e nello specifico con riferimento alla profondità temporale, devono essere limitate a quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità indicate dalla normativa di riferimento (confronto di offerte comparabili e erogazione di servizi), nel rispetto del principio della minimizzazione; garantire che la messa a disposizione avvenga secondo un formato standard.
Le modalità per l’autorizzazione da parte dei clienti
Per quanto riguarda la gestione tecnica dell’autorizzazione, successiva alla stipula dell’accordo tra la terza parte e il cliente, l’Autorità ritiene necessario salvaguardare il principio secondo cui sia verificato che il cliente sia consapevole della scelta del fornitore del servizio cui mettere a disposizione del set dei propri dati di misura.
Il dco prospetta due opzioni.
L’opzione A è strutturata in due fasi: la prima, in cui la terza parte trasmette una richiesta di conferma dell’autorizzazione al cliente, specificando le forniture e il periodo temporale per le quali tale conferma è richiesta; la seconda, in cui il cliente riceve tale richiesta di conferma nell’ambito della sezione privata del Portale Consumi con la possibilità di confermare esplicitamente la propria volontà di concedere l’autorizzazione.
L’opzione B prevede che l’inizializzazione del processo sia a carico del cliente finale. In questo modo non è necessario che la parte terza conosca inizialmente i dati identificativi del cliente (sterilizzando quindi il rischio di utilizzo di tali dati per altri fini prima della conclusione dell’autorizzazione all’uso) e sia invece quest’ultimo – dopo aver effettuato l’accesso autenticato al Portale Consumi – a compiere il primo passo all’interno del sistema.
Qualora le esigenze di protezione dei dati personali che caratterizzano l’Opzione B fossero valutate come prevalenti, precisa l’Arera, una soluzione intermedia potrebbe essere quella di sviluppare l’Opzione B per i clienti che sono persone fisiche (clienti domestici) e l’Opzione A per i clienti che sono persone giuridiche (piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni).
Le modalità per la revoca dell’autorizzazione
Il cliente finale può in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione concessa alla terza parte. Per quanto concerne le modalità tecniche, l’Autorità ritiene necessario che, separatamente per ciascuna autorizzazione, il cliente abbia a disposizione una funzionalità che gli permette di interrompere, a sua discrezione ovvero senza necessità del consenso da parte della parte terza e con effetti immediati, la messa a disposizione dei dati, prima della naturale interruzione.